

Lo Statuto Albertino LA COSTITUZIONE
Lo Statuto Albertino (Regno di Sardegna e Regno d'Italia) [4 marzo 1848]
CARLO ALBERTO per la grazia di Dio RE
DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME Ecc. Ecc. Ecc. Con lealtà di Re
e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri
amatissimi sudditi col Nostro proclama dell' 8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo
voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinarii che circondavano il
paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze,
e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra
intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla
dignità della Nazione. Considerando Noi le larghe e forti istituzioni
rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale come un mezzo il più
sicuro di raddoppiare coi vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'Italia
Nostra Corona un Popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, d'obbedienza e d'amore,
abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedire le pure
Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà
sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire. Perciò di
Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato
ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile
della Monarchia, quanto segue: Art. 1. - La Religione Cattolica, Apostolica
e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati
conformemente alle leggi. Art. 2. - Lo Stato è retto da un Governo Monarchico
Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica. Art.
3. - Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il
Senato, e quella dei Deputati. Art. 4. - La persona del Re è sacra ed inviolabile.
Art. 5. - Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo
dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra: fa i trattati
di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che
l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni
opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio
dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.
Art. 6. - Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato; e fa i decreti e regolamenti
necessarii per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza, o dispensarne.
Art. 7. - Il Re solo sanziona le leggi e le promulga. Art. 8. - Il Re può
far grazia e commutare le pene. Art. 9. - Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può
prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest'ultimo
caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi. Art. 10. - La proposizione delle
leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione
di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà
presentata prima alla Camera dei Deputati. Art. 11. - Il Re è maggiore all'età di
diciotto anni compiti. Art. 12. - Durante la minorità del Re, il Principe suo più prossimo
parente, nell'ordine della successione al trono sarà Reggente del Regno,
se ha compiti gli anni vent'uno. Art. 13. - Se, per la minorità del Principe chiamato
alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente, che sarà
entrato in esercizio, conserverà la Reggenza fino alla maggiorità del Re.
Art. 14. - In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterrà alla
Regina Madre. Art. 15. - Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci
giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente. Art. 16. - Le disposizioni precedenti
relative alla Reggenza sono applicabili al caso, in cui il Re maggiore si trovi nella
fisica impossibilità di regnare. Però, se l'Erede presuntivo del trono ha
compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso di pieno diritto il Reggente.
Art. 17. - La Regina Madre è tutrice del Re finché egli abbia compiuta l'età
di sette anni; da questo punto la tutela passa al Reggente. Art. 18. -
I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, o concernenti all'esecuzione
delle Provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re.
Art. 19. - La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale
quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni. Il Re continuerà ad avere l'uso
dei reali palazzi, ville e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i
beni mobili spettanti alla corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro
responsabile. Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per
la durata di ogni Regno dalla prima legislatura, dopo l'avvenimento del Re al Trono.
Art. 20. - Oltre i beni, che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno
il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso
o gratuito, durante il suo Regno. Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per
atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regola delle
leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del
Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà. Art. 21. - Sarà
provveduto per legge ad un assegnamento annuo del Principe ereditario giunto alla maggiorità,
od anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei Principi della Famiglia
e del Sangue Reale delle condizioni predette; alle doti delle Principesse;
ed al dovario delle Regine. Art. 22. - Il Re, salendo al trono, presta in presenza delle
Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.
Art. 23. - Il Reggente prima d'entrare in funzioni, presta il giuramento
di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato.
DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI Art. 24. - Tutti i regnicoli, qualunque
sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i
diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e
militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi. Art. 25. - Essi contribuiscono
indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.
Art. 26. - La libertà individuale è guarentita. Niuno può essere arrestato, o tradotto
in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive.
Art. 27. - Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver
luogo se non in forza della legge, e nelle forme ch'essa prescrive. Art.
28. - La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i
catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo
permesso del Vescovo. Art. 29. - Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione,
sono inviolabili. Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato,
lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità
conformemente alle leggi. Art. 30. - Nessun tributo può essere imposto o riscosso se
non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re. Art. 31. - Il
debito pubblico è garantito. Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.
Art. 32. - E' riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi,
uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.
Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al
pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.
DEL SENATO Art. 33. - Il Senato è composto di membri nominati a vita dal
Re, in numero non limitato, aventi l'età, di quarant'anni compiuti, e
scelti nelle categorie seguenti: 1° Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;
2° Il Presidente della Camera dei Deputati; 3° I Deputati dopo tre legislature,
o sei anni di esercizio; 4° I Ministri di Stato; 5° I Ministri Segretarii
di Stato; 6° Gli Ambasciatori; 7° Gli Inviati straordinarii, dopo tre
anni di tali funzioni; 8° I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione
e della Camera dei Conti; 9° I Primi Presidenti dei Magistrati d'appello;
10° L'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore
Generale, dopo cinque anni di funzioni; 11° I Presidenti di Classe dei Magistrati di
appello, dopo tre anni di funzioni; 12° I Consiglieri del Magistrato
di Cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni;
13° Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati d'appello, dopo cinque
anni di funzioni; 14° Gli Uffiziali Generali di terra e di mare. Tuttavia i Maggiori
Generali e i Contr'Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado
in attività; 15° I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni;
16° I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza;
17° Gli Intendenti Generali, dopo sette anni di esercizio; 18° I membri della
Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina; 19° I Membri
ordinarii del Consiglio superiore d'Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio;
20° Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la Patria;
21° Le persone, che da tre anni pagano tremila lire d'imposizione diretta
in ragione de' loro beni, o della loro industria. Art. 34. - I Principi della Famiglia
Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il
Presidente. Entrano in Senato a vent'un anno, ed hanno voto a venticinque.
Art. 35. - Il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato sono nominati
dal Re. Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarii. Art. 36. - Il Senato
è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini
di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri
accusati dalla Camera dei Deputati. In questi casi il Senato non è capo
politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato,
sotto pena di nullità. Art. 37. - Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore
può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è
solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri. Art. 38. - Gli atti,
coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei Membri della
Famiglia Reale, sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito ne' suoi archivi.
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI Art. 39. - La Camera elettiva è composta di
Deputati scelti dai Collegii Elettorali conformemente alla legge. Art.
40. - Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera, se non è suddito del Re, non ha
compiuta l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in
sé gli altri requisiti voluti dalla legge. Art. 41. - I Deputati rappresentano
la Nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti. Nessun mandato
imperativo può loro darsi dagli Elettori. Art. 42. - I Deputati sono eletti
per cinque anni: il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.
Art. 43. - Il Presidente, i Vice-Presidenti e i Segretarii della Camera
dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni sessione
per tutta la sua durata. Art. 44. - Se un Deputato cessa, per qualunque motivo, dalle
sue funzioni, il Collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per
fare una nuova elezione. Art. 45. - Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del
caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, né tradotto in giudizio
in materia criminale, senza il previo consenso della Camera. Art. 46.
- Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante
la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla
medesima. Art. 47. - La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i
Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia. DISPOSIZIONI COMUNI
ALLE DUE CAMERE Art. 48. - Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati
cominciano e finiscono nello stesso tempo. Ogni riunione di una Camera fuori
del tempo della sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.
Art. 49. - I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio
delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re di osservare lealmente
lo Statuto e le leggi dello Stato e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del
bene inseparabile del Re e della Patria. Art. 50. - Le funzioni di Senatore
e di Deputato non danno luogo ad acuna retribuzione od indennità. Art.
51. - I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro
emesse e dei voti dati nelle Camere. Art. 52 - Le sedute delle Camere sono pubbliche.
Ma, quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare
in segreto. Art. 53. - Le sedute e le deliberazioni delle Camere non
sono legali né valide, se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente.
Art. 54. - Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità
de' voti. Art. 55. - Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata
dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii.
Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione
ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re. Le discussioni
si faranno articolo per articolo. Art. 56. - Se un progetto di legge è stato rigettato
da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa
sessione. Art. 57. - Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare
petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta,
e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione,
ed, in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizii
per gli opportuni riguardi. Art. 58. - Nissuna petizione può essere presentata
personalmente alle Camere. Le Autorità costituite hanno solo il diritto
di indirizzar petizioni in nome collettivo. Art. 59. - Le Camere non
possono ricevere alcuna deputazione, né sentire altri, fuori dei proprii membri, dei
Ministri, e dei Commissarii del Governo. Art. 60. - Ognuna delle Camere
è sola competente per giudicare della validità, dei titoli di ammessione dei proprii
membri. Art. 61. - Così il Senato, come la Camera dei Deputati, determina
per mezzo d'un suo Regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare
le proprie attribuzioni. Art. 62. - La lingua italiana è la lingua officiale delle Camere.
E' però facoltativo di servirsi della francese ai membri, che appartengono
ai paesi, in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi. Art. 63.
- Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione; e per isquittinio segreto.
Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge,
e per ciò che concerne al personale. Art. 64. - Nessuno può essere ad
un tempo Senatore e Deputato. DEI MINISTRI Art. 65. - Il Re nomina e revoca
i suoi Ministri. Art. 66. - I Ministri non hanno voto deliberativo nell'uno o
nell'altra Camera se non quando ne sono membri. Essi vi hanno sempre l'ingresso,
e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano. Art. 67. - I Ministri
sono risponsabili. Le Leggi e gli Atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti
della firma di un Ministro. DELL'ORDINE GIUDIZIARIO Art.
68, - La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch'Egli istituisce.
Art. 69. - I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento,
sono inamovibili dopo tre anni di esercizio. Art. 70. - I Magistrati, Tribunali, e Giudici
attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione
giudiziaria se non in forza di una legge. Art. 71. - Niuno può essere distolto
dai suoi Giudici naturali. Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni
straordinarie. Art. 72 - Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i
dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle
leggi. Art. 73. - L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti
obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo. DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 74. - Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione dei
comuni e delle provincie sono regolati dalla legge. Art. 75. - La Leva
militare è regolata dalla legge. Art. 76. - E' istituita una Milizia Comunale sovra basi
fissate dalla legge. Art. 77. - Lo Stato conserva la sua bandiera: e
la coccarda azzurra è la sola nazionale. Art. 78. - Gli Ordini Cavallereschi
ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate
in altro uso fuorché in quello prefisso dalla propria istituzione. Il Re può
creare altri Ordini, e prescriverne gli statuti. Art. 79. - I titoli di nobiltà
sono mantenuti a coloro, che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.
Art. 80. - Niuno può ricevere decorazioni, titoli, o pensioni da una potenza
estera senza l'autorizzazione del Re. Art. 81. - Ogni legge contraria al presente Statuto
è abrogata. DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 82. - Il presente Statuto avrà
il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà
luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al
pubblico servizio d'urgenza con Sovrane disposizioni secondo i modi e le forme sin qui
seguite, ommesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei Magistrati, che sono fin
d'ora abolite. Art. 83. - Per l'esecuzione del presente Statuto il Re
si riserva di fare le leggi sulla Stampa, sulle Elezioni, sulla Milizia comunale,
e sul riordinamento del Consiglio di Stato. Sino alla pubblicazione della
legge sulla Stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.
Art. 84. - I Ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della
piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie. Dato in Torino addì quattro
del mese di marzo l'anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del Regno Nostro
il decimo ottavo. CARLO ALBERTO Il Ministro e Primo Segretario
di Stato per gli affari dell'Interno BORELLI Il primo Segretario di Stato
per gli affari Ecclesiastici, di Grazia e di Giustizia, Dirigente la Grande Cancelleria
AVET Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Finanze
DI REVEL Il Primo Segretario di Stato dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura,
e del Commercio DES AMBROIS Il Primo Segretario di Stato per
gli Affari Esteri E. DI SAN MARZANO Il Primo Segretario di Stato per gli
affari di Guerra e Marina BROGLIA Il Primo Segretario di Stato per la
Pubblica Istruzione C. ALFIERI
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