TITOLO IV
     LA MAGISTRATURA
     Sezione I
     Ordinamento giurisdizionale.


     Art. 101.
     La giustizia è amministrata in nome del popolo.
     I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
     Art. 102.
     La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti
     e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
     Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.
     Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni
     specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di
     cittadini idonei estranei alla magistratura.
     La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
     all'amministrazione della giustizia.
     Art. 103.
     Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno
     giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione
     degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge,
     anche dei diritti soggettivi.
     La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica
     e nelle altre specificate dalla legge.
     I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita
     dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati
     militari commessi da appartenenti alle Forze armate.



     
      Art. 104.
     La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni
     altro potere.
     Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente
     della Repubblica.
     Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale
     della Corte di cassazione.
     Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati
     ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal
     Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in
     materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
     Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal
     Parlamento.
     I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
     immediatamente rieleggibili.
     Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi
     professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

     
      Art. 105.
     Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme
     dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i
     trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi
     dei magistrati.
     Art. 106.
     Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
     La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche
     elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici
     singoli.
     Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere
     chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni,
     professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che
     abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per
     le giurisdizioni superiori.
     Art. 107.
     I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal
     servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a
     decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i
     motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario
     o con il loro consenso.
     Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione
disciplinare.
     I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
     Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi
     dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
     Art. 108.
     Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono
     stabilite con legge.
     La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali,
     del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano
     all'amministrazione della giustizia.
     Art. 109.
     L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
     Art. 110.
     Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano
     al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei
     servizi relativi alla giustizia.


     Sezione II
     Norme sulla giurisdizione.
     
     Art. 111.
     La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla
legge.
     Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di
     parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la
     ragionevole durata.1
     Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato
     sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura
     e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle
     condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà,
     davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che
     rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e
     l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni
     dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore;
     sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua
     impiegata nel processo.
     Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella
     formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere
     provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è
     sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato
     o del suo difensore.
     La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in
     contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità
     di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
     Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
     Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale,
     pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre
     ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a
     tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di
     guerra.
     Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il
     ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla
     giurisdizione.
     Art. 112.
     Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
     Art. 113.
     Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela
     giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli
     organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
     Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a
     particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
     La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli
     atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti
     dalla legge stessa.


     TITOLO V
     LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI


     Art. 114.
     La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
     metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
     I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti
     autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati
     dalla Costituzione.
     Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il
     suo ordinamento.
     Art. 115.
     Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre
     2001 n. 3
     Art. 116.
     Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto
     Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e
     condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali
     adottati con legge costituzionale.
     La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province
     autonome di Trento e Bolzano.
     Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le
     materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal
     secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente
     all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere
     attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della
     Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di
     cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza
     assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione
     interessata.
     Art. 117.
     La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
     rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento
     comunitario e dagli obblighi internazionali.
     Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
     a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello
     Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei
     cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
     b) immigrazione;
     c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
     d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
     esplosivi;
     e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
     concorrenza; sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato;
     perequazione delle risorse finanziarie;
     f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
     elezione del Parlamento europeo;
     g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
     pubblici nazionali;
     h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa
     locale;
     i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
     l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
     giustizia amministrativa;
     m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
     diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
     territorio nazionale;
     n) norme generali sull'istruzione;
     o) previdenza sociale;
     p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di
     Comuni, Province e Città metropolitane;
     q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
     r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo
     statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale
     e locale; opere dell'ingegno;
     s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
     Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
     internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con
     l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia
     delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della
     formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e
     sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute;
     alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del
     territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
     navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e
     distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e
     integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della
     finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni
     culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività
     culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a
     carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
     regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni
     la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
     fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
     Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia
     non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
     Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di
     loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli
     atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
     degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel
     rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che
     disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di
     inadempienza.
     La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
     esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle
     Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città
     metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
     dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
     Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità
     degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e
     promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
     La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per
     il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di
     organi comuni.
     Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con
     Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e
     con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
     
     Art. 118.
     Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
     assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città
     metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
     differenziazione ed adeguatezza.
     I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni
     amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o
     regionale, secondo le rispettive competenze.
     La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni
     nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo
     117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia
     della tutela dei beni culturali.
     Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono
     l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
     svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
     sussidiarietà.

     
     Art. 119.
     I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia
     finanziaria di entrata e di spesa.
     I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse
     autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia
     con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza
     pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al
     gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
     La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di
     destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
     Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai
     Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di
     finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
     Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà
     sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire
     l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi
     diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina
     risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
     determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
     I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un
     proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati
     dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per
     finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui
     prestiti dagli stessi contratti.
     
     Art. 120.
     La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o
     transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in
     qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le
     Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte
     del territorio nazionale.
     Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città
     metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di
     norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di
     pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
     richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in
     particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
     i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei
     governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i
     poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di
     sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
     Art. 121.
     Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo
     Presidente.
     Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla
     Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.
     Può fare proposte di legge alle Camere.
     La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
     Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica
     della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti
     regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla
     Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
     
     Art. 122.
     Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del
     Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei
     consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti
     dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che
     stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
     Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta
     regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad
     altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
     Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di
     presidenza.
     I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle
     opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
     Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale
     disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il
     Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
     
     Art. 123.
     Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne
     determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione
     e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e
     del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la
     pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
     Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge
     approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due
     deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
     Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del
     Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la
     questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi
     alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
     Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla
     sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori
     della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo
     statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla
     maggioranza dei voti validi.
     In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie
     locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
     Art. 124.
     Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre
     2001, n. 3.
     Art. 125.
     Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo
     grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono
     istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
       
      Art. 126.
     Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo
     scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della
     Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi
     violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere
     disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita
     una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni
     regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
     Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del
     Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno
     un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a
     maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in
     discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
     L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente
     della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione,
     l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso
     comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In
     ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della
     maggioranza dei componenti il Consiglio.

     
      Art. 127.
     Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza
     della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale
     dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua
     pubblicazione.
     La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge
     dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può
     promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
     costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o
     dell'atto avente valore di legge.
     
     Art. 128.
     Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre
     2001, n. 3.
     
     Art. 129.
     Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre
     2001, n. 3.
     
     Art. 130.
     Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre
     2001, n. 3.
     
     Art. 131.
     Sono costituite le seguenti Regioni:
     Piemonte;
     Valle d'Aosta;
     Lombardia;
     Trentino-Alto Adige;
     Veneto;
     Friuli-Venezia Giulia;
     Liguria;
     Emilia-Romagna;
     Toscana;
     Umbria;
     Marche;
     Lazio;
     Abruzzi;
     Molise;
     Campania;
     Puglia;
     Basilicata;
     Calabria;
     Sicilia;
     Sardegna.
     Art. 132.
     Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la
     fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo
     di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli
     comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate,
     e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle
     popolazioni stesse.
     Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della
     Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni
     interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica,
     sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne
     facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad
un'altra.
     
     Art. 133.
     Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove
     Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della
     Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
     La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi
     istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro
     circoscrizioni e denominazioni.
     

     TITOLO VI
     GARANZIE COSTITUZIONALI
     Sezione I
     La Corte Costituzionale.

     
     
     Art. 134.
     La Corte costituzionale giudica:
     sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e
     degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
     sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo
     Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
     sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della
     Costituzione.
     Art. 135.
     La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un
     terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in
     seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed
     amministrative.
     I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a
     riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i
     professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati
     dopo venti anni d'esercizio.
     I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni,
     decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono
     essere nuovamente nominati.
     Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e
     dall'esercizio delle funzioni.
     La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla
     legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è
     rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di
     giudice.
     L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del
     Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione
     di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
     Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono,
     oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un
     elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che
     il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse
     modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
     
     Art. 136.
     Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di
     legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia
     dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
     La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai
     Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario,
     provvedano nelle forme costituzionali.
     Art. 137.
     Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di
     proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie
     d'indipendenza dei giudici della Corte.
     Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la
     costituzione e il funzionamento della Corte.
     Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna
     impugnazione.
     Sezione II
     Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
     Art. 138.
     Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali
     sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad
     intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta
     dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
     Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre
     mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di
     una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La
     legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla
     maggioranza dei voti validi.
     Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda
     votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi
     componenti.
     Art. 139.
     La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
     DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
     I
     Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato
     esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il
     titolo.
     II
      Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono
     costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto
     i componenti delle due Camere.
     III
     Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati
     senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati
     dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere
     senatori e che:
     sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee
     legislative;
     hanno fatto parte del disciolto Senato;
     hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea
     Costituente;
     sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del
     9 novembre 1926;
     hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in
     seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello
     Stato.
     Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della
     Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della
     Consulta Nazionale.
     Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma
     del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni
     politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
     IV
     Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé
     stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua
     popolazione.
     V
     La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i
     trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni
     di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
     VI
     Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede
     alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente
     esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei
     conti e dei tribunali militari.
     Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del
     Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.
     VII
     Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario
     in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme
      dell'ordinamento vigente.
     Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione
     delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei
     limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
     VIII
     Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle
     amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in
     vigore della Costituzione.
     Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica
     amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle
     Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla
     distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano
     alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le
     altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
     Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e
     dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso
     necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le
     Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio
     personale da quello dello Stato e degli enti locali.
     IX
     La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione,
     adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza
     legislativa attribuita alle Regioni.
     X
     Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano
     provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma
     restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'art.
6.
     XI
     Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono,
     con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione
     dell'elenco di cui all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni
     richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia
     l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.
     XII
     È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto
     partito fascista.
     In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un
     quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni
     temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili
     del regime fascista.
     XIII
     I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia,
     delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo
     Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi,
     che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
     XIV
     I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
     I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come
     parte del nome.
     L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi
     stabiliti dalla legge.
     La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
     XV
     Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge
     il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,
     sull'ordinamento provvisorio dello Stato.
     XVI
     Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla
     revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi
     costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente
     abrogate.
     XVII
     L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare,
     entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della
     Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
     Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente
     può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie
     attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e
     3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
     In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle
     legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con
     eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
     I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di
     risposta scritta.
     L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente
     articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo
     o di almeno duecento deputati.
     XVIII
     La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato
     entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea
     Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
     Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun
     Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948,
     affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
     La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
     Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
     La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale
     della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
     Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.
     ENRICO DE NICOLA
     Controfirmano:
     Il Presidente dell'Assemblea Costituente :
     UMBERTO TERRACINI
     Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
     ALCIDE DE GASPERI
     
     Visto: il Guardasigilli GRASSI




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