

TITOLO IV LA MAGISTRATURA Sezione I Ordinamento giurisdizionale.
Art. 101. La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti
soltanto alla legge. Art. 102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati
ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono
essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso
gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la
partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi
e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
Art. 103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno
giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi
legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre
specificate dalla legge. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita
dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi
da appartenenti alle Forze armate.
Art. 104. La magistratura
costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore
della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di
diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli
altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti
alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari
di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il
Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri
elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far
parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105. Spettano
al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le
assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari
nei riguardi dei magistrati. Art. 106. Le nomine dei magistrati hanno luogo
per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche
elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio
di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie
giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali
per le giurisdizioni superiori. Art. 107. I magistrati sono inamovibili.
Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni
se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i
motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il
loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero
gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Art. 108. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite
con legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali,
del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione
della giustizia. Art. 109. L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia
giudiziaria. Art. 110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura,
spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia.
Sezione II Norme sulla giurisdizione.
Art. 111. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti
a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.1 Nel processo
penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile,
informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga
del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà,
davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni
a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle
stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore;
sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della
prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese
da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte
dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della
prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità
di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre
ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto
per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del
Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi
inerenti alla giurisdizione. Art. 112. Il pubblico ministero ha l'obbligo
di esercitare l'azione penale. Art. 113. Contro gli atti della pubblica amministrazione
è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi
agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale
non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie
di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti
della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
Art. 114. La
Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni
e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti
autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
Art. 115. Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre
2001 n. 3 Art. 116. Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto
Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni
particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento
e Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie
di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo
articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s),
possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della
Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo
119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di
intesa fra lo Stato e la Regione interessata. Art. 117. La potestà legislativa
è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali
dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica
dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza
dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistematributario e contabile dello
Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi
elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine
pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza,
stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione
elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure
e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema
e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e
sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione
della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica
e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione;
ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto
e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito
fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta
alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa
in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono
all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea,
nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina
le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province
e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione
e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo
che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica
e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge
regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle
proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua
competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni
ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni
e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative
proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie
di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni,
Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli
e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio
di sussidiarietà.
Art. 119. I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni,
le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al
gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce
un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale
per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai
Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente
le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire
l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali
in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni,
le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo
i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento
solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui
prestiti dagli stessi contratti. Art. 120. La Regione non può istituire
dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che
ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le
Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio
nazionale. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane,
delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica,
ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in
particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le
procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio
di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. Art. 121. Sono
organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio
regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli
dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta
regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione;
dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti
regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi
alle istruzioni del Governo della Repubblica. Art. 122. Il sistema di elezione
e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della
Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione
nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce
anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio
o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad
altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti
un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere
chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente,
è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti
della Giunta. Art. 123. Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia
con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione
e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum
su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei
regolamenti regionali. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge
approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive
adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione
del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere
la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte
costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a referendum
popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo
degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo
statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei
voti validi. In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali,
quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali. Art. 124. Abrogato
dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Art. 125.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo
l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa
dal capoluogo della Regione. Art. 126. Con decreto motivato del Presidente
della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente
della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni
di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza
nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita,
per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Il Consiglio
regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione
motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale
a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione
prima di tre giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti
del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione,
l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano
le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti
conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Art. 127. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza
della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi
alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione,
quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione
leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o
dell'atto avente valore di legge. Art. 128. Abrogato dall'articolo
9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Art. 129.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 130. Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3. Art. 131. Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto;
Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria;
Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia;
Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna. Art. 132.
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni
esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne
facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni
stesse. Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia
o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum
e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni,
che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.
Art. 133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di
nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica,
su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate,
può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro
circoscrizioni e denominazioni.
TITOLO VI GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I La Corte Costituzionale.
Art. 134.
La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale
delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui
conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e
tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della
Costituzione. Art. 135. La Corte costituzionale è composta di quindici giudici
nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in
seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle
giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in
materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio. I giudici della Corte
costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del
giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il
giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. La Corte
elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane
in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio
di giudice. L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro
del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato
e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente
della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti
a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che
il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite
per la nomina dei giudici ordinari. Art. 136. Quando la Corte dichiara
l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma
cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati,
affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali. Art.
137. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità
dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il
funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna
impugnazione. Sezione II Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
Art. 138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali
sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore
di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella
seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre
mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera
o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non
è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo
a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere
a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Art. 139. La forma repubblicana
non può essere oggetto di revisione costituzionale. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita
le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo. II
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli
regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere. III
Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto
del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti
di legge per essere senatori e che: sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri
o di Assemblee legislative; hanno fatto parte del disciolto Senato; hanno
avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente; sono stati
dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926; hanno
scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale
speciale fascista per la difesa dello Stato. Sono nominati altresì senatori, con decreto
del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della
Consulta Nazionale. Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima
della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni
politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore. IV Per la prima elezione
del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che
gli compete in base alla sua popolazione. V La disposizione dell'art. 80
della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle
finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla
revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni
del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari. Entro un anno
dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in
relazione all'articolo 111. VII Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento
giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme
dell'ordinamento vigente. Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione
delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle
norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione. VIII Le elezioni dei Consigli
regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno
dall'entrata in vigore della Costituzione. Leggi della Repubblica regolano per ogni
ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle
Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle
funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni
che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello
Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento.
Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre
il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali. IX La Repubblica,
entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze
delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni. X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente
le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze
linguistiche in conformità con l'art. 6. XI Fino a cinque anni dall'entrata in
vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione
dell'elenco di cui all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste
dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni
interessate. XII È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto
partito fascista. In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre
un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee
al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
XIII I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle
loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le
costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono
nulli. XIV I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli
esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. L'Ordine mauriziano
è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. La legge
regola la soppressione della Consulta araldica. XV Con l'entrata in vigore della Costituzione
si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,
sull'ordinamento provvisorio dello Stato. XVI Entro un anno dall'entrata
in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti
leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare,
entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli
statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa. Fino al giorno delle elezioni delle
nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare
nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e
3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98. In tale periodo
le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni
di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo,
è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato
entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in
vigore il 1° gennaio 1948. Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun
Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché
ogni cittadino possa prenderne cognizione. La Costituzione, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica
da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato. Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.
ENRICO DE NICOLA Controfirmano: Il Presidente dell'Assemblea Costituente :
UMBERTO TERRACINI Il Presidente del Consiglio dei Ministri: ALCIDE DE GASPERI
Visto: il Guardasigilli GRASSI
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