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Costituzione della Repubblica Italiana
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Non vi meravigli di trovare la costituzione della nostra Repubblica sul nostro sito. Dato che in
ogni momento la si sventola, e per qualsiasi cosa, vogliamo farne omaggio ai nostri visitatori, in modo
che prendano coscienza dell'Italia e dell'essere italiani.
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PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1.
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene
al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo,
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà
e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese. Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti
i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo
diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità
e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della società. Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce
e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni
dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla
legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto
di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge
sulla base di intese con le relative rappresentanze. Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello
straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio
della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa
l'estradizione dello straniero per reati politici. Art. 11. L'Italia ripudia
la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri
Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri
la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali
rivolte a tale scopo. Art. 12 La bandiera della Repubblica è il tricolore
italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO I
RAPPORTI CIVILI Art. 13. La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale,
né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali
di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica
sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro
quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle
successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a
restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14. Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire
ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo
le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti
e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali
sono regolati da leggi speciali. Art. 15. La libertà e
la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità
giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Art. 16. Ogni cittadino
può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale,
salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di
sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi,
salvo gli obblighi di legge. Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi
pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto
preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso
alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di
sicurezza o di incolumità pubblica. Art. 18. I cittadini hanno diritto
di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli
dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che
perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere
militare. Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente
la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne
propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non
si tratti di riti contrari al buon costume. Art. 20. Il carattere ecclesiastico
e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere
causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua
costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta
ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato
dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla
stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge
stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando
vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria,
il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia
giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore,
fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro
ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi
di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli
e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. Art. 22.
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica,
della cittadinanza, del nome. Art. 23. Nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per
agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni
e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. Art. 25.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in
vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se
non nei casi previsti dalla legge. Art. 26. L'estradizione
del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni
internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
Art. 27. La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato
colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari
di guerra. Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti
pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità
civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art. 29. La Repubblica riconosce
i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti
stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche
se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a
che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori
del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri
della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca
della paternità. Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e
altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi,
con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità,
l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione
di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana. Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole
statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole
ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare
i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare
ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a
quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione
ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione
all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle
leggi dello Stato. Art. 34. La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e
gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto
con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere
attribuite per concorso. TITOLO III RAPPORTI
ECONOMICI
Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue
forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi
ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo
gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano
all'estero. Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad
assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata
massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al
riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le
stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono
consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre
e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il
limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori
con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di
retribuzione. Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro
e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza
sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità
e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione
e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo
provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza
privata è libera. Art. 39. L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione
presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione
per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno
a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono,
rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti
collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie
alle quali il contratto si riferisce. Art. 40. Il diritto
di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Art.
41. L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto
con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono
allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita
dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo
di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo,
espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti
della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente
o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato,
ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie
di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a
situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Art. 44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di
stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà
terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie,
promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione
delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge
dispone provvedimenti a favore delle zone montane. Art. 45. La Repubblica
riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini
di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più
idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato. Art. 46.
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le
esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare,
nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue
forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso
del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice
e aldiretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del
Paese.
TITOLO IV RAPPORTI POLITICI Art.
48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto
la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio
è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio
del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura
l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle
Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale
e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può
essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile
o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. Art. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere
con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Art. 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti
legislativi o esporre comuni necessità. Art. 51. Tutti i cittadini dell'uno
o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni
di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine
la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive,
parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario
al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro. Art. 52.
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è
obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica
la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della
loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri
di progressività. Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere
fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini
cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed
onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA TITOLO I IL
PARLAMENTO Sezione I Le Camere.
Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei
soli casi stabiliti dalla Costituzione. Art. 56. La Camera dei deputati
è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta,
dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a
deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque
anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il
numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il
numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale
della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei
più alti resti. Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale,
salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori
elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise
ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo
il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione
delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione
delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti. Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio
universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo
anno.
Art. 59. È senatore di diritto
e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il
Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato
la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Art. 60. La Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera
non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni
dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo
giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri
delle precedenti.
Art. 62. Le Camere
si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per
iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo
dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è
convocata di diritto anche l'altra.
Art.
63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio
di presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e
l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati. Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi
componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il
Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide
se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza
dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se
richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo
richiedono. Art. 65. La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità
con l'ufficio di deputato o di senatore. Nessuno può appartenere contemporaneamente
alle due Camere. Art. 66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione
dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le
sue funzioni senza vincolo di mandato. Art. 68. I membri
del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei
voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della
Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato
della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza
irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per
il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione
è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma,
di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. Art.
69. I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.
Sezione II La formazione delle leggi.
Art. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due
Camere. Art. 71. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a
ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta,
da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in
articoli. Art. 72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo
le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera
stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento
stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei
disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare
la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua
approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se
il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono
che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione
finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di
pubblicità dei lavori delle commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione
diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia
costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione
a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un
mese dall'approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta
dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da
essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione
ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione,
salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio
motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente
la legge, questa deve essere promulgata. Art. 75.
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale,
di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie
e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini
chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum
è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se
è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina
le modalità di attuazione del referendum. Art. 76. L'esercizio della funzione
legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti
che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità
e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori
con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione
alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro
cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti
in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono
tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Art. 78. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo
i poteri necessari. Art. 79. L'amnistia e l'indulto sono
concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna
Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede
l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente
alla presentazione del disegno di legge. Art. 80. Le Camere autorizzano
con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono
arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od
oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Art. 81. Le Camere
approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge
e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge
di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi
per farvi fronte. Art. 82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie
di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una
commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La
commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Art. 83. Il Presidente della Repubblica
è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione
partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che
sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto
a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza
assoluta. Art. 84. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino
che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra
carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta
giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in
seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente
della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle
Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli
non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di
impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il
Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica
entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono
sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione. Art. 87. Il
Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne
fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti
dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle
Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara
lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore
della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce
le onorificenze della Repubblica. Art. 88. Il Presidente della Repubblica
può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo
che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Art. 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è
controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono
controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio
delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune,
a maggioranza assoluta dei suoi membri. Art. 91. Il Presidente della Repubblica,
prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di
osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
TITOLO III IL GOVERNO Sezione I Il Consiglio dei ministri.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA I PRESIDENTI LA COSTITUZIONE
ATTIVITA' DEL CAPO DELLO STATO GLI UFFICI LE ONORIFICENZE
Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio
e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente
della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo,
i ministri. Art. 93. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di
assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna
Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne
la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo
non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo
dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla sua presentazione. Art. 95. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la
politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed
amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri. I ministri sono
responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli
atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e
determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri. Art. 96.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica,
sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione
ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo
le norme stabilite con legge costituzionale. Sezione II La Pubblica
Amministrazione. Art. 97. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di
legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni
e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si
accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. Art. 98. I
pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento,
non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Si possono con legge stabilire
limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera
in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e
consolari all'estero.
Sezione III Gli organi ausiliari. Art.
99. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti
dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga
conto della loro importanza numerica e qualitativa. È organo di consulenza delle Camere
e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica
e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. Art. 100.
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della
giustizia nell'amministrazione. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità
sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello
Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione
finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente
alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l'indipendenza
dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
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